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Le mediateche pubbliche raccolgono, conservano e mettono a disposizione del pubblico materiali sonori e audiovisivi che contengono, nella maggior parte dei casi, opere protette dal diritto d’autore, regolamentato in Italia dalla legge 633/1941, emendata da alcuni decreti - l’ultimo dei quali è il 68/2003 - che recepiscono diverse direttive europee.
La molteplicità dei supporti (nastri, dischi in vinile, videocassette, cd, cd rom, dvd) e la varietà del loro utilizzo (l’ascolto e la visione possono essere collettivi o individuali, possono avvenire all’interno o all’esterno dei locali dell’ente) hanno dato vita nel tempo a una serie di questioni giuridiche complesse che regolano con difficoltà e spesso ostacolano alcune attività di una mediateca: dalla consultazione al prestito, dalla riproduzione alla proiezione in pubblico.
L’utilizzo di fonogrammi e videogrammi (così la legge definisce genericamente i supporti sonori e quelli audiovisivi) è soggetto al diritto d’autore, essendo considerato un atto di comunicazione dell’opera al pubblico. Per i supporti sonori è generalmente sufficiente ottenere il permesso della Siae pagando una somma forfettaria. Per gli audiovisivi occorre invece chiedere l’autorizzazione degli aventi diritto. Anche nel caso in cui un Vhs o un Dvd siano stati acquistati regolarmente la loro diffusione resta illegale se non è stata autorizzata dal produttore o dal distributore.
Per ciò che concerne i diritti di riproduzione, la normativa vigente, pur con diverse ambiguità e incertezze interpretative, è estremamente restrittiva e consente in pratica la sola copia di salvataggio. Il protocollo d’intesa stipulato il 7 ottobre 2002 fra la Siae e l’Associazione videoteche e mediateche italiane – Avi (consultabile sul sito dell’associazione: http://www.avi-videoteche.it/index/menu.html), oltre a riconoscere per la prima volta il valore culturale e la pubblica utilità di videoteche e mediateche, regola in modo più chiaro la materia e favorisce le attività di promozione e di diffusione dei materiali.
L’accordo consente, mediante il pagamento di un modesto contributo, di poter apporre un bollino Siae ad hoc a tutti i documenti audiovisivi presenti in mediateca e destinati al prestito esterno. Chiarisce che i 18 mesi previsti per l’ammissione al prestito di Vhs o Dvd vadano conteggiati a partire dalla prima data di uscita del film nelle sale. Stabilisce che per le video proiezioni la mediateca dovrà corrispondere il diritto d’autore alla Siae dopo aver ottenuto l’autorizzazione dagli aventi diritto.
Viene inoltre riconosciuta la legittimità delle proiezioni “plurisoggettive” effettuate all’interno dell’ente per finalità istituzionali o su richiesta degli utenti.
Resta invece assolutamente vietata la videoproiezione in pubblico, come specifica il decreto legislativo n.68 /2003, che recepisce una direttiva europea (2001/29/Ce) sull’ utilizzo di Vhs e Dvd. Lo stesso decreto ribadisce il principio che le registrazioni televisive sono riservate all’uso personale e strettamente “domestico”.
Un’ultima considerazione va fatta sui rapporti fra internet e i diritti d’autore nelle mediateche. La continua evoluzione dei canali di diffusione e dei supporti, la possibilità di accesso e di trasmissione a distanza, la libera circolazione dei documenti hanno contribuito a far entrare anche le mediateche nella sfida lanciata dalla modernizzazione tecnologica ai diritti della proprietà intellettuale.
La digitalizzazione, in particolare, ha aperto nuovi orizzonti per la conservazione, la documentazione e la consultazione dei materiali, ma ha ampliato la frattura fra la legislazione, italiana e internazionale, in difesa del copyright e le esigenze sempre più pressanti degli utenti.
Anche in questo caso la normativa a tutela del diritto d’autore è molto restrittiva, e consente solo la riproduzione di opere di pubblico dominio. In tutti gli altri casi (testi, musica, foto, filmati) è necessario acquisire la licenza dai possessori dei diritti. Sono escluse quindi, anche per uso personale, copie su qualsiasi tipo di supporto, e ovviamente il downloading di file musicali o audiovisivi. Paradossalmente non è consentita agli utenti, anche solo per scopi di ricerca, una serie di attività (come la copia cartacea o la duplicazione di file) che possono invece effettuare a casa propria.
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